Bonus 2018: si possono detrarre anche le spese per i condizionatori
Non hai ancora il condizionatore oppure hai deciso di cambiare il tuo impianto vecchio ed obsoleto che ti fa spendere una follia? Quest’anno lo puoi fare usufruendo del bonus di detrazione fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e valida fino al 31 dicembre.
Il bonus fiscale: come funziona
Se acquisti un condizionatore o climatizzatore che funga anche da pompa di calore, puoi chiedere una detrazione fiscale che varia dal 50 al 65%, in base alla categoria in cui rientri.
Se l’acquisto viene fatto a seguito di una ristrutturazione, potrai richiedere il 50% di detrazione fiscale sul totale della spesa effettuata; se rientra nel piano di intervento per l’efficienza energetica, potrai chiedere il 65% di detrazione fiscale.
La detrazione viene suddivisa in 10 rate e ogni anno, a partire da quello successivo all’acquisto, si potrà detrarre una rata. Per esempio se si spendono 2000 euro più IVA per l’aria condizionata in casa, si potranno detrarre 1300 euro, ossia 10 rate da 130 euro l’una. L’IVA non è detraibile, il conteggio del bonus viene fatto sulla cifra pagata al netto di IVA. La manutenzione ordinaria e straordinaria non rientra nel bonus. Per tutte le informazioni rivolgetevi ad Assistenza climatizzatori a Roma.
Come ottenere la detrazione
Per ottenere l’agevolazione fiscale bisogna seguire una prassi ben definita per i pagamenti ed essere in possesso di tutti i documenti necessari. Quando fate l’acquisto dichiarate subito che desiderate richiedere la detrazione fiscale, in genere provvedono loro a preparare la documentazione necessaria. Il pagamento deve essere fatto tramite bonifico bancario o postale da conto intestato all’intestatario della fattura. La causale indicata deve essere relativa ai “lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati”. Nel bonifico deve essere indicato il codice fiscale e/o la Partita Iva del rivenditore.
Nelle spese detraibili rientrano anche quelle di progettazione ed installazione dell’impianto, sia di aria condizionata, sia di riscaldamento con caldaia o pompa di calore. La detrazione è valida anche se si sostituisce un apparecchio vecchio, a patto che sia di classe A (o superiori). Gli apparecchi di classe B, o inferiori, non sono considerati una miglioria ai fini energetici.