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22 Giugno 2012

Opportuna l’azione del Colle

Autore: Valerio Onida

In questi giorni si è polemizzato, in sede politica e giornalistica, su iniziative del Presidente della Repubblica riguardo alle indagini giudiziarie in corso presso diverse Procure a proposito di presunte trattative fra organi dello Stato e la mafia nel 1992-93.

Bene ha fatto il Quirinale a pubblicare l'unico documento attestante tali iniziative: una lettera dell'aprile scorso indirizzata dal Segretario generale della Presidenza, a nome del Capo dello Stato, al Procuratore generale pressola Corte di Cassazione, in cui si auspicava l'adozione di "iniziative che assicurino la conformità di indirizzo delle procedure ai sensi degli strumenti che il nostro ordinamento prevede", specie "al fine di dissipare le perplessità che derivano dalla percezione di gestioni non unitarie delle indagini collegate, i cui esiti possono anche incidere sulla coerenza dei successivi percorsi processuali".

Tre diverse Procure (Palermo, Caltanissetta e Firenze) stanno indagando su fatti che in vario modo si collegano. È o non è importante che indagini di questo genere siano coordinate e non procedano invece in ordine sparso, e magari in modo contraddittorio fra di loro? Il potere giudiziario, nel nostro sistema, agisce in piena indipendenza, e anche ogni organo giudicante opera indipendentemente dagli altri. Ma è ovvio interesse dell'intero ordinamento che non si verifichino contraddizioni, e infatti la legge prevede rigorosamente i presupposti per individuare la competenza a giudicare su ogni singolo fatto, i criteri e le procedure per risolvere eventuali conflitti di competenza, le modalità per evitare duplicazioni o lacune. Non è che ogni giudice possa autonomamente scegliere su quali oggetti portare il proprio giudizio. Per gli organi del pubblico ministero, che iniziano e conducono le indagini sulle notizie di reato e attivano, con le loro richieste, i giudizi, l'esigenza del coordinamento è ancora più evidente e pressante.

A differenza degli organi giudicanti, gli uffici del pubblico ministero sono organizzati e funzionano secondo criteri di gerarchia interna. Il titolare della Procura ha poteri di direzione nei confronti dei suoi sostituti (il singolo pubblico ministero è autonomo, e anche in questo caso non senza limiti, solo allorquando formula le sue richieste in udienza nel processo); è "titolare esclusivo dell'azione penale", ed è chiamato ad assicurare "il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio". Sempre a questo stesso fine (del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale) la legge si preoccupa poi non solo di definire modalità di risoluzione degli eventuali conflitti di competenza che insorgano fra diverse Procure, ma anche di prevedere poteri di coordinamento fra le stesse Procure, con l'acquisizione di dati e notizie da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello, il quale riferisce a sua volta al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Nel caso di indagini collegate la legge prevede che gli uffici del pubblico ministero "si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime", provvedendo a tali fini allo scambio di atti e informazioni, alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria, nonché al compimento congiunto di specifici atti. Le indagini per taluni delitti (ad esempio di terrorismo), in caso di mancato effettivo coordinamento, sono avocate dal Procuratore generale presso la Corte d'appello.

Quando poi si indaga per delitti di criminalità organizzata, la legge prevede specifici poteri di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia. Questi esercita funzioni di impulso allo scopo, fra l'altro, di "rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine"; assicura il "collegamento investigativo", e a questo fine acquisisce ed elabora "notizie, informazioni e dati", impartisce direttive ai procuratori distrettuali "per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine", riunisce i procuratori distrettuali al fine di risolvere i contrasti che ostacolino l'effettivo coordinamento, e avoca a sé le indagini preliminari quando le riunioni non abbiano avuto esito e il coordinamento non sia stato possibile a causa di perdurante e ingiustificata inerzia o violazione dei doveri di coordinamento fra uffici che procedono a indagini collegate (potere di avocazione finora, a quanto risulta, mai esercitato). A sua volta il Procuratore generale presso la Cortedi cassazione "esercita la sorveglianza sul Procuratore nazionale antimafia".

Il sistema legislativo è chiarissimo nell'esigere l'effettività del coordinamento e nell'apprestare poteri-doveri di intervento quando questo faccia difetto. L'anomalia non è dunque quella di chiedere l'esercizio di tali poteri di coordinamento, ma, semmai, quella di indagini condotte da diverse Procure senza che un effettivo ed efficace coordinamento si realizzi, quale che ne sia la causa: malintesa "concorrenza", protagonismi, gelosie, o sotterranee lotte di potere fra le Procure (tutti ricordano la vera e propria "guerra" scoppiata nel 2008 fra la Procuradi Salerno e la Procuragenerale di Catanzaro).

Il Presidente della Repubblica non dovrebbe occuparsi di tutto ciò? Al contrario: il Presidente non è un organo di governo, il cui intervento possa profilarsi come una minaccia di interferenza dell'esecutivo nell'ambito del giudiziario; è il Capo dello Stato, inteso nella sua unità, è il vertice ove si incontrano tutte le istituzioni, ed è anche il presidente dell'organo di governo dei magistrati, il Consiglio Superiore. La sua legittimazione è dunque piena, e il suo intervento è possibile e opportuno tutte le volte che le regole di funzionamento (in questo caso le regole sul coordinamento) di altre istituzioni appaiano difettare di applicazione o di una applicazione efficace.

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